CONFARTIGIANATO BIELLA
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA
DI BIELLA
IMPORTANTE
OBBLIGO PATENTE A CREDITI DAL 01 OTTOBRE 2024
A partire dal 1 ottobre 2024, tutte le imprese e i
lavoratori autonomi operanti nei cantieri mobili e/o temporanei dovranno
possedere una patente di qualificazione cosiddetta “patente a crediti”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese, non
necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che
operano fisicamente nei cantieri; si precisa che per “lavoratore autonomo” si intendo anche le
imprese individuali senza dipendenti.
L'obbligo di possesso della patente riguarderà pertanto anche le aziende che
operano in specifiche fasi lavorative all'interno dei cantieri, come ad
esempio impiantisti, serramentisti,
fabbri, imprese del verde, imprese di pulizie…
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell'attestato di
qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III a prescindere
dalla categoria di appartenenza, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La patente sarà rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato Nazionale del
Lavoro tramite un portale che sarà attivo dal 1 ottobre 2024 accedendo
allo stesso tramite SPID personale o CIE del legale rappresentante; la domanda
potrà essere presentata anche tramite soggetto munito di apposita delega
in forma scritta.
Nell’attesa che venga aperto il Portale dell’Ispettorato del Lavoro (I.N.L.)( 1
OTTOBRE 2024) è quindi utile che le aziende ed i lavoratori
autonomi soggetti all’obbligo effettuino una accurata verifica sul possesso dei
requisiti indispensabili all’ottenimento della patente ed
eventualmente perfezionino la loro situazione rivolgendosi ai propri
consulenti.
I requisiti sono espressamente indicati dalla normativa e
riguardano:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81, da parte dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e
prestatori di lavoro;
c) Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di
validità;
d) Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti
dalla normativa
vigente;
e) Possesso della certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell'art.
17-bis, commi 5 e 6, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla
normativa vigente;
f) Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei
casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante
autocertificazione; mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere
b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà.
Si riporta qui di seguito un estratto della circolare dell’I.N.L. del 23/09/24:
IMPORTANTE
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal
momento della pubblicazione della presente circolare è comunque
possibile presentare, utilizzando il
modello da richiedere ai nostri uffici tramite email , una
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei
requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile
2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere
effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante
PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola
l’operatore a presentare domanda per il rilascio della patente mediante il
portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere
in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva
a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite
il portale.
Dopo la presentazione della domanda sul portale dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro (INL), la patente sarà resa disponibile in formato digitale e
conterrà le seguenti informazioni:
a) Dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o
del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) Dati anagrafici del richiedente;
c) Data di rilascio e numero della patente;
d) Punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) Punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
f) Eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
g) Eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei
crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di
operare immediatamente nei cantieri. Il limite minimo di crediti
sotto il quale non sarà possibile lavorare è fissato a 15, con l'eccezione
del completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al
momento dell’ultima decurtazione, nonché degli effetti dei provvedimenti
adottati a seguito di accesso ispettivo. La dotazione di 30 crediti potrà
essere aumentata fino a un massimo di 100, in base a due criteri:
ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda e ulteriori 40 crediti
attribuibili nel tempo per attività, investimenti e formazione. In assenza di
provvedimenti di decurtazione, la patente verrà incrementata di un credito
per ogni biennio successivo al rilascio, fino a un massimo di 20 crediti.
La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti
definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
dell'impresa o del lavoratore autonomo. Le violazioni che comportano una
maggiore decurtazione di punti includono:
- Decurtazione di 20 crediti: infortunio
mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione
delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Decurtazione di 15 crediti: infortunio di
un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta
inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Decurtazione
di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente
dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro.
I crediti decurtati potranno essere recuperati previa
verifica da parte di una Commissione territoriale composta da
rappresentanti di INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende
sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. La
verifica riguarderà l’effettivo adempimento, dopo le violazioni accertate,
degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.
Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con
crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo
lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:
. una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un
minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la
procedura di diffida di cui all'art.301-bis del citato decreto;
. esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per
un periodo di 6 mesi.
Gli uffici di Confartigianato restano a disposizione per la
presentazione della richiesta della patente ma visto il numero di imprese
coinvolte dalle nuove disposizioni vi chiediamo gentilmente di segnalarci le vostre necessità di informazioni o di assistenza
inviando una mail a patentecrediticonfbi@gmail.com e sarà
cura del nostro personale ricontattarvi in tempi brevi; si ricorda che l’ufficio per la presentazione delle domande
riceverà solo su appuntamento dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Cordiali saluti.
Il direttore
Massimo Foscale