L'agevolazione consiste in un contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria effettuata dalle Banche/Società di leasing in favore di dette imprese.
DESTINATARI DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA
Le imprese artigiane costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori di attività riportati nei Regolamenti Comunitari.
E' possibile che ci siano ampliamenti o restrizioni a questo elenco in base allo specifico regolamento regionale.
SOGGETTO PRESENTATORE
Le domande di agevolazione possono essere inoltrate, oltre che dalle Società di leasing e dalle Banche che finanziano l'investimento, anche dai Confidi, dalle Associazioni di categoria e dai Cat.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento regionale.
DESTINAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA
Beni immobili; beni mobili.
Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento regionale.
IMPORTO MAX E MIN AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO
L'importo massimo agevolabile, anche in presenza di un contratto di locazione finanziaria di importo superiore, è di € 500.000,00. L'importo minimo è di € 10.000,00.
Per maggiori informazioni relative alle diverse forme di società e destinazioni si rimanda al regolamento regionale.
DURATA DELL'AGEVOLAZIONE
Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile a contributo in conto canoni non può essere superiore a: 10 anni per beni immobili e impianti fotovoltaici; 5 anni per beni mobili.
per ulteriori informazioni
http://www.artigiancassa.it/artigiani/agevolazioni/Pagine/default.aspx?regione=piemonte
oppure
redazione del cercartigiano