Ricordiamo che questa scadenza fa seguito a quella passata del 31 dicembre 2011, termine entro il quale dovevano essere rinnovate tutte le autorizzazioni rilasciate ad impianti esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 203/1988, anche in forma tacita. Si ribadisce che le imprese che non hanno provveduto al rinnovo delle autorizzazioni sono considerate in esercizio senza autorizzazione, essendo decaduta la precedente autorizzazione, dunque passibili di pesanti sanzioni anche penali. Il rinnovo è stato dunque programmato sulla base della data di rilascio del precedente provvedimento di autorizzazione entro i seguenti termini: a) entro il 31 dicembre 2011, per impianti anteriori al 1988; b) tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013, per impianti che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000; c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per impianti che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999. La mancata presentazione della domanda nei termini sopra richiamati comporta la decadenza della precedente autorizzazione. Esclusioni Vi sono alcune eccezioni di categorie di impianti e di attività che vengono escluse dall’obbligo di autorizzazione, quali ad esempio gli impianti di combustione disciplinati dall’art.269 co 14: impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel; impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW; impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW; impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate; impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW; gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW; gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW; impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.