La nota puntualizza che le novità apportate dalla legge 220/2012 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), in materia di distacco dall'impianto termico centralizzato, non modificano il quadro normativo regionale. A tale proposito la Regione Piemonte, al fine di salvaguardare la qualità dell'aria e di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici piemontesi, con la l.r. 13/2007 e con la d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968, ha vietato interventi finalizzati alla trasformazione di impianti centralizzati in impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa, fatta eccezione per i casi di deroga espressamente previsti. Conseguentemente, l'inosservanza del divieto è sanzionabile ai sensi dell'articolo 20, comma 14, della l.r. 13/2007. per ulteriori informazioni contatta la redazione del cercartigiano di qualità per visualizzare la nota del 27 febbraio 2013 vai suhttp://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/dwd/Parere27feb2013.pdf