Nessuna sanzione verrà irrogata dal Registro imprese alle ditte individuali che abbiano omesso di comunicare il proprio indirizzo di Pec entro lo scorso 30 giugno 2013. Sul presupposto che non possa esservi disparità di trattamento tra società ed imprese individuali, Unioncamere, con nota datata 2 luglio 2013, ha infatti raccomandato agli uffici competenti di non procedere all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2630 del codice civile. Si tratta delle sanzioni previste, da euro 103 ad euro 1.032, in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. Ogni eventuale e successiva domanda ricevuta dovrà invece essere sospesa sino all’integrazione della stessa con l’indirizzo di posta elettronica certificata. - See more at: http://www.confartigianatopalermo.it/cs-unioncamere-nessuna-sanzione-per-le-ditte-individuali-che-non-hanno-comunicato-il-proprio-indirizzo-pec-35.asp#sthash.jAJERT6q.dpuf