L’obbligo ,con modalità differenti era ,già in vigore dal 2011, ma la Corte Costituzionale l’aveva dichiarato illegittimo per eccesso di delega con una sentenza del 2012 :questo ripristino della mediazione è imputabile ad una espressa richiesta dell’ Ue che, a fronte del profondo stato di crisi della giustizia civile, punta a ripristinare un percorso virtuoso al fine di riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta di giustizia, ridimensionando il livello di litigiosità e riattivando meccanismi di pacificazione sociale capaci di deflazionare il carico degli uffici giudiziari italiani. Il compito dell’avvocato diventa preponderante nella procedura. Intanto, agli avvocati è riconosciuto lo status di mediatori di diritto. Le parti, poi, dovranno essere necessariamente assistite da un legale durante tutta la procedura e qualora ci fosse un accordo conciliativo tra le parti, l’avvocato potrà certificare la conformità dell’accordo stesso alle norme imperative e all’ ordine pubblico, attribuendogli così efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il procedimento non potrà durare oltre i tre mesi e già nel primo incontro ( gratuito, verranno addebitati i costi dei valori bollati cira 50 euro ), nel caso venisse dichiarata l’indisponibilità delle parti a proseguire la mediazione, il tentativo svolto sarà considerato compiuto per poter procedere giudizialmente; in tal caso le parti non dovranno versare alcun compenso all’organismo di mediazione. Viene inoltre introdotta la competenza territoriale per gli organismi di mediazione; così la domanda di mediazione dovrà essere presentata depositando un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia .