- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, introdotti a decorrere dal 2007 dall’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 100.000. Per questa tipologia di interventi non è specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato. Pertanto, qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa di riferimento, è ammesso al beneficio fiscale; -
Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 SOMME MASSIME DETRAIBILI
-Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, introdotti a
decorrere dal 2007, dall’art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006, con un
limite massimo della detrazione pari a euro 60.00
-installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, introdotti a decorrere dal 2007 dall’art. 1, comma 346, della legge
n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 60.000;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione, introdotti a decorrere dal 2007 dall’art. 1, comma
347, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a
euro 30.000;
-
-sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore
ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, introdotti a
decorrere dal 2008 dall’art. 1, comma 286, della legge n. 244 del 2007 e
ricondotti nell’ambito degli interventi di cui all’art. 1, comma 347, della legge
n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro
30.000;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria,
introdotti a decorrere dal 2012 dall’art. 4, comma 4, del DL n. 201 del 2011 e
ricondotti nell’ambito degli interventi di cui all’art. 1, comma 347, della legge
n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro
30.000.
Per quanto riguarda le ultime due tipologie di interventi, si fa presente che il
comma 1 dell’art. 14, nella formulazione entrata in vigore il 6 giugno 2013,
escludeva la proroga per “gli interventi di sostituzione di impianti di
riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a
bassa entalpia” e per “la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua
a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”.
La legge di conversione n. 90 del 2013, tuttavia, ha soppresso le suddette
esclusioni dalla proroga. Al riguardo, si ritiene che le modifiche apportate dalla
legge di conversione siano applicabili fin dal 6 giugno 2013, data di entrata in
vigore del decreto, e non dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge
di conversione.
DECORRENZA ALIQUOTA DEL 65%
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti
non commerciali al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo
pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i
pagamenti si riferiscono;
ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a
maggio 2013, con pagamenti a maggio, luglio e settembre comporta
l’applicazione dell’aliquota del 55% per il pagamento di maggio e
dell’aliquota del 65% per i pagamenti di luglio e settembre;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali al criterio di
competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione,
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si
riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
I medesimi principi devono essere applicati anche per quanto riguarda la
verifica del sostenimento delle spese entro il 31 dicembre 2013, termine finale .
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