E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, il decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia. In particolare introduce l’art 25 bis al D.P.R. n. 313/2002 GAZZETTA UFFICIALE Modifica che al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la approvazione del testo definitivo del Codice penale «Nei casi previsti dagli articoli 600 -bis , 600 -ter , 600 -quater , 600 -quater .1. e 600 -quinquies , la pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.». Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.». 2. All’articolo 609r del codice penale, al primo comma, dopo il numero 5 -quater ) sono aggiunti i seguenti «5 -quinquies ) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fi ne di agevolarne l’attività; 5 -sexies ) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.» 3. All’articolo 609 -quinquies del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.» Circostanze aggravanti Le pene per i reati di cui agli articoli 609 -bis , 609quaterter , 609 -quinquies , 609 -octies e 609 -undecies , sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimentodi attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600- bis, 600 – ter, 600 – quater, 600 – quinquies, 609 – undieces del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori. Salvo proroghe dell’ultimo minuto a partire dal 6 aprile p.v. potranno essere sanzionati con la multa, da 10.000,00 a 15.000,00 euro, tutti i gestori che non abbiano effettuato tale richiesta. per consultare la gazzetta ufficiale clicca file:///C:/Documents%20and%20Settings/Tiziana/Documenti/Downloads/20140322_068%20(1).pdf