I valori possono essere incrementati dalle Regioni. I suddetti obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. L’obbligo non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. Per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%. L’obbligo di installare impianti di produzione di energia da rinnovabili non si applica agli edifici vincolati, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con i loro caratteri storici e artistici. L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Gli impianti realizzati per produrre energia ulteriore rispetto alle suddette percentuali, possono accedere agli incentivi statali destinati alla promozione delle fonti rinnovabili.